Normativa RAEE

Normativa RAEE: Guida Completa 2025 | Labirinto Ambientale

🔌 Normativa RAEE

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

D.Lgs 49/2014 • D.Lgs 118/2020 • Legge 147/2025

Cosa sono i RAEE?

I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono tutti quei dispositivi che funzionano con corrente elettrica o batterie e che sono giunti a fine vita. La gestione corretta dei RAEE è fondamentale per proteggere l’ambiente e recuperare materiali preziosi come rame, oro, argento e terre rare.

La normativa italiana sui RAEE, recependo le direttive europee, stabilisce regole precise per produttori, distributori, installatori e cittadini, promuovendo il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e l’economia circolare.

🎯 Novità 2025 Con la Legge 147/2025 sono state introdotte significative semplificazioni: abolita l’iscrizione all’Albo Gestori per distributori e installatori, aumentati i limiti di deposito, esteso il ritiro gratuito a domicilio anche per altri RAEE oltre quello sostituito.

Le 5 Categorie RAEE Domestici

R1 – FREDDO E CLIMA

❄️ Apparecchi Refrigeranti

  • Frigoriferi e congelatori
  • Condizionatori d’aria
  • Pompe di calore
  • Deumidificatori
⚠️ RAEE Pericolosi Contengono gas refrigeranti e CFC che devono essere trattati in impianti specializzati con certificazione WEEELABEX.
R2 – GRANDI BIANCHI

🏠 Grandi Elettrodomestici

  • Lavatrici e asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Forni elettrici e piani cottura
  • Cappe aspiranti
  • Scaldabagni elettrici
R3 – TV E MONITOR

📺 Schermi e Display

  • Televisori (tubo catodico e LCD/LED)
  • Monitor per computer
  • Cornici digitali
  • Schermi portatili
⚠️ RAEE Pericolosi I TV a tubo catodico contengono piombo e sostanze tossiche che richiedono trattamento specializzato.
R4 – PICCOLE APPARECCHIATURE

📱 Piccoli Dispositivi

  • Cellulari e smartphone
  • Computer e tablet
  • Piccoli elettrodomestici (tostapane, ferri da stiro, ecc.)
  • Giocattoli elettronici
  • Utensili elettrici
  • Dispositivi medici non contaminati
  • Apparecchi di illuminazione (escluse sorgenti luminose)
R5 – SORGENTI LUMINOSE

💡 Lampade e Illuminazione

  • Lampade fluorescenti compatte (a risparmio energetico)
  • Tubi fluorescenti (neon)
  • Lampade a LED
  • Lampade a scarica (vapori di mercurio, sodio)
⚠️ Contenuto Pericoloso Alcune lampade contengono mercurio e polveri fluorescenti. Non vanno mai smaltite con i rifiuti ordinari.

📋 Normativa di Riferimento

Principali Decreti Legislativi

  • D.Lgs 49/2014: Recepimento della Direttiva 2012/19/UE sui RAEE (normativa base italiana)
  • D.Lgs 118/2020: Modifiche e integrazioni al sistema di gestione dei RAEE
  • D.L. 116/2025 convertito in Legge 147/2025: Semplificazioni significative per distributori e installatori (vigore dall’8 ottobre 2025)
  • D.Lgs 166/2024: “Decreto Infrazioni” con ulteriori semplificazioni (vigore dal 15 novembre 2024)
  • D.M. 65/2010: Modalità di iscrizione al Registro AEE
  • D.M. 15 aprile 2024, n. 144: Iscrizione al RENAP (Registro Nazionale Produttori)

Direttive Europee

  • Direttiva 2012/19/UE: Quadro europeo per la gestione dei RAEE
  • Direttiva 2011/65/UE (RoHS): Restrizione sostanze pericolose nelle AEE
ℹ️ Ambito di Applicazione La normativa si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato italiano, sia per uso domestico che professionale, con alcune eccezioni specifiche (ad esempio, apparecchiature militari, dispositivi medici impiantabili).

✨ Semplificazioni 2025 NOVITÀ

🎉 Abolizione Categoria 3-bis Albo Gestori Ambientali Dal 15 novembre 2024, distributori, installatori e centri di assistenza tecnica NON devono più iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La categoria 3-bis è stata definitivamente abrogata con cancellazione d’ufficio delle iscrizioni esistenti.

Esenzioni Operative per Distributori, Installatori e Centri Assistenza

  • NO Registro Carico/Scarico: esentati dall’obbligo del registro cronologico (art. 190 D.Lgs 152/2006)
  • NO MUD: esentati dalla comunicazione annuale rifiuti (art. 189 comma 3)
  • NO RENTRI: non devono iscriversi al Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti
  • Trasporto Semplificato: sufficiente un semplice DDT (Documento Di Trasporto) che attesta luogo di produzione, tipologia materiale e destinazione

Limiti di Deposito Aumentati

Parametro Prima (2024) Dopo (2025) NUOVO
Limite totale complessivo 3.500 kg totali Abolito
Limite per raggruppamento Non previsto 3.500 kg per CIASCUN raggruppamento (R1, R2, R3, R4, R5)
Capacità massima teorica 3.500 kg 17.500 kg (3.500 × 5 raggruppamenti)
Durata massima deposito 1 anno 1 anno (invariato)
Frequenza ritiro Ogni 3 mesi o 3.500 kg Ogni 3 mesi o 3.500 kg per raggruppamento
💡 Vantaggi Questa modifica consente una gestione molto più flessibile e riduce significativamente i costi logistici, permettendo di accumulare maggiori quantità differenziate per tipologia prima del ritiro.

Ritiro RAEE Esteso NOVITÀ

Con la Legge 147/2025, al momento della consegna a domicilio di una nuova apparecchiatura, i rivenditori possono ora ritirare gratuitamente anche ALTRI RAEE domestici presenti nell’abitazione del consumatore, senza obbligo di acquisto di un prodotto equivalente.

Esempio Pratico
Un consumatore acquista online un nuovo frigorifero. Al momento della consegna, il rivenditore può ritirare gratuitamente:
  • ✅ Il vecchio frigorifero (uno contro uno)
  • ✅ Un vecchio televisore
  • ✅ Una lavatrice rotta
  • ✅ Piccoli elettrodomestici
Tutto a titolo gratuito, senza che il consumatore debba acquistare altri prodotti.

RAEE Professionali: Ritiro Volontario UPDATE

Per la prima volta, viene previsto il ritiro gratuito “uno contro uno” anche per i RAEE professionali, su base volontaria per i rivenditori. Questo rappresenta un’importante apertura verso una gestione più sostenibile anche per le aziende.

E-commerce e Marketplace

La nuova normativa regola finalmente l’e-commerce e i marketplace (come Amazon, eBay, ecc.), definendo chiaramente le modalità con cui i produttori che vendono online devono adempiere agli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

🏭 Obblighi dei Produttori di AEE

1. Iscrizione al RENAP (Registro Nazionale Produttori)

Tutti i produttori di prodotti soggetti a Responsabilità Estesa del Produttore (inclusi RAEE) devono obbligatoriamente iscriversi al RENAP, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Modalità
Iscrizione telematica al Registro AEE tramite il portale ufficiale www.registroaee.it prima di iniziare l’attività sul territorio italiano.

2. Chi è considerato “Produttore”?

Secondo il D.Lgs 49/2014, è produttore chiunque:

  • È stabilito in Italia e fabbrica AEE con proprio marchio
  • È stabilito in Italia e commissiona la progettazione/fabbricazione di AEE apponendovi il proprio marchio
  • È stabilito in Italia e importa AEE da Paesi terzi o altri Stati UE per commercializzarle
  • È stabilito in altro Stato UE o Paese terzo e vende AEE in Italia mediante tecniche di comunicazione a distanza (e-commerce)

3. Adesione a un Sistema Collettivo

I produttori devono aderire a uno dei Sistemi Collettivi riconosciuti per la gestione dei RAEE. Tra i principali in Italia:

Questi consorzi gestiscono complessivamente oltre l’80% dei RAEE domestici raccolti in Italia e garantiscono il rispetto degli standard europei attraverso la certificazione WEEELABEX.

4. Comunicazione Annuale

Obbligo di comunicare annualmente al Registro AEE:

  • Quantitativi di AEE immesse sul mercato nazionale nell’anno precedente
  • Modalità con cui si adempie agli obblighi di gestione RAEE
  • Rendicontazione della gestione svolta
⚠️ Sanzioni per Mancata Iscrizione Da €100 a €500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato senza iscrizione al Registro AEE.

🏪 Obblighi dei Distributori

1. Ritiro Gratuito RAEE

📦 “Uno contro Uno”

I distributori devono ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche quando il consumatore acquista un prodotto equivalente di tipo nuovo. Il ritiro deve avvenire:

  • In negozio al momento dell’acquisto
  • A domicilio al momento della consegna del nuovo prodotto

🆓 “Uno contro Zero”

I distributori con superficie di vendita di AEE superiore a 400 m² devono ritirare gratuitamente RAEE di piccole dimensioni (dimensione esterna < 25 cm) anche senza obbligo di acquisto.

💡 Novità 2025: Ritiro Multiplo a Domicilio Al momento della consegna a domicilio, i distributori possono ora ritirare gratuitamente anche ALTRI RAEE domestici oltre quello sostituito, senza che il consumatore debba acquistare prodotti equivalenti.

2. Registrazione Luoghi di Deposito OBBLIGATORIO

I distributori devono comunicare al Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE) tutti i luoghi dove effettuano il deposito preliminare dei RAEE raccolti:

  • Punti vendita
  • Magazzini
  • Altri luoghi di raggruppamento
⚠️ Sanzione Mancata comunicazione: da €2.000 a €10.000

3. Comunicazione Quantitativi Annuali OBBLIGATORIO

Obbligo di comunicare annualmente al CDC RAEE i quantitativi di RAEE ritirati e movimentati.

Scadenza Cosa Comunicare A Chi
31 maggio ogni anno Dati RAEE raccolti nell’anno precedente CDC RAEE (Centro Coordinamento RAEE)
ℹ️ Esenzione Se il distributore è servito direttamente dal CDC RAEE con il servizio D4, non è richiesta alcuna comunicazione ulteriore, in quanto i dati vengono tracciati automaticamente dal sistema.
⚠️ Sanzioni
  • Mancata comunicazione: da €2.000 a €10.000
  • Comunicazione inesatta o incompleta: da €1.000 a €5.000 (riduzione della metà)

4. Informazione ai Consumatori

I distributori hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione:

  • Avvisi nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili
  • Comunicazioni sul proprio sito internet
  • Informazioni al momento della vendita (sia in negozio che online)

5. Deposito Preliminare

Requisiti per il deposito preliminare alla raccolta:

  • Luogo idoneo e non accessibile a terzi
  • Separazione per raggruppamenti (R1, R2, R3, R4, R5)
  • Limite: 3.500 kg per ciascun raggruppamento o ogni 3 mesi
  • Durata massima: 1 anno
  • Conservazione dati per 3 anni
⚠️ Sanzione Mancato Ritiro Il distributore che non ritira gratuitamente un RAEE (uno contro uno o uno contro zero) è soggetto a sanzione amministrativa da €150 a €400 per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

🔧 Obblighi Installatori e Centri di Assistenza Tecnica

Gli installatori e i centri di assistenza tecnica (CAT) che effettuano interventi su apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno obblighi specifici per la gestione dei RAEE sostituiti o ritirati.

1. Ritiro RAEE durante gli Interventi

Durante l’installazione di nuove apparecchiature o interventi di assistenza, gli installatori e i CAT devono:

  • Ritirare le vecchie apparecchiature sostituite
  • Gestirle correttamente secondo la normativa RAEE
  • Conferirle a centri di raccolta autorizzati o al CDC RAEE

2. Semplificazioni Operative NOVITÀ 2025

Dal 15 novembre 2024, installatori e centri assistenza beneficiano delle stesse semplificazioni dei distributori:

✅ Non Servono

  • ❌ Albo Gestori Ambientali
  • ❌ Registro Carico/Scarico
  • ❌ Comunicazione MUD
  • ❌ Iscrizione RENTRI

✅ Serve Solo

  • ✔️ DDT semplificato per trasporto
  • ✔️ Registrazione depositi al CDC RAEE
  • ✔️ Comunicazione annuale quantitativi

3. Comunicazione Annuale al CDC RAEE

Obbligo di dichiarare annualmente al CDC RAEE i quantitativi di RAEE ritirati dai clienti.

Modalità Gestione Obbligo Comunicazione
Servizio diretto CDC RAEE (D4) ❌ Nessuna comunicazione necessaria (tracciamento automatico)
Gestione autonoma (conferimento a impianti o centri raccolta) ✅ Comunicazione obbligatoria entro 31 maggio
Nessun RAEE gestito ✅ Dichiarazione di non attività obbligatoria
⚠️ Sanzioni Le sanzioni per installatori e centri assistenza sono le stesse previste per i distributori:
  • Mancata registrazione depositi: €2.000 – €10.000
  • Mancata comunicazione quantitativi: €2.000 – €10.000
  • Comunicazione inesatta/incompleta: €1.000 – €5.000

4. Deposito Temporaneo

Gli installatori possono effettuare deposito temporaneo dei RAEE raccolti presso:

  • La propria sede operativa (luogo di produzione del rifiuto)
  • Altri luoghi comunicati al CDC RAEE

Con le stesse condizioni previste per i distributori (3.500 kg per raggruppamento, durata max 1 anno).

💡 Consiglio Operativo Per semplificare la gestione, conviene aderire al servizio di ritiro diretto del CDC RAEE, che elimina l’obbligo di comunicazione annuale e garantisce tracciabilità automatica.

🎯 Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE)

Il Centro di Coordinamento RAEE è l’organismo centrale che coordina le attività di gestione dei RAEE in Italia, garantendo il funzionamento efficiente del sistema e lo scambio di informazioni con l’Unione Europea.

Funzioni Principali

  • Coordinamento: gestisce il rapporto tra Sistemi Collettivi, distributori, centri di raccolta e impianti di trattamento
  • Tracciabilità: raccoglie e gestisce i dati sui RAEE raccolti e trattati in Italia
  • Servizi di ritiro: offre servizi diretti di ritiro RAEE per operatori (servizio D4, D6, ecc.)
  • Reporting UE: comunica i dati alla Commissione Europea
  • Registro depositi: gestisce la registrazione obbligatoria dei luoghi di deposito

Servizi per Operatori

Servizio D4

Ritiro diretto RAEE dal CDC RAEE presso i luoghi di raggruppamento comunicati dall’operatore.

Vantaggio: elimina l’obbligo di comunicazione annuale quantitativi.

Servizio D6

Gestione autonoma con conferimento a impianti o centri di raccolta autorizzati.

Obbligo: comunicazione annuale quantitativi entro 31 maggio.

Portale CDC RAEE

Gli operatori accedono all’area riservata del portale CDC RAEE per:

  • Registrare i luoghi di deposito preliminare
  • Comunicare i quantitativi annuali di RAEE gestiti
  • Accedere ai servizi di ritiro
  • Consultare documentazione e linee guida
🌐 Sito Ufficiale
www.cdcraee.it

🏢 RAEE Professionali

I RAEE professionali sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da contesti non domestici, come uffici, ospedali, industrie, attività commerciali e pubbliche amministrazioni.

Differenze rispetto ai RAEE Domestici

Aspetto RAEE Domestici RAEE Professionali
Categorie 5 raggruppamenti (R1-R5) Categorie 1, 2, 4, 5, 6
Gestione Tramite Sistemi Collettivi e CDC RAEE Diretta responsabilità detentore (azienda)
Ritiro Gratuito (uno contro uno/zero) A carico detentore (eccetto novità 2025)
Tracciabilità Semplificata Registro carico/scarico + Formulari (FIR)
Trasporto DDT semplificato Formulario Identificazione Rifiuto

Obblighi per le Aziende (Detentori)

Le aziende che producono RAEE professionali devono:

  • Gestire i rifiuti tramite operatori autorizzati (iscritti all’Albo Gestori Ambientali)
  • Tenere il Registro Carico/Scarico rifiuti
  • Compilare il Formulario (FIR) per ogni trasporto
  • Conferire a impianti autorizzati per il trattamento
  • Conservare documentazione per 5 anni
  • Presentare comunicazione MUD annuale (se producono oltre soglie previste)

Novità 2025: Ritiro Volontario “Uno contro Uno” NUOVO

Con la Legge 147/2025, viene introdotta per la prima volta la possibilità di ritiro gratuito “uno contro uno” anche per i RAEE professionali, su base volontaria per i rivenditori.

💡 Esempio
Un’azienda acquista nuovi computer per l’ufficio. Il rivenditore può ritirare gratuitamente i vecchi computer sostituiti, applicando il principio “uno contro uno” anche in ambito professionale.

Tipologie Comuni di RAEE Professionali

  • Informatica e telecomunicazioni: server, computer aziendali, centralini, stampanti multifunzione
  • Dispositivi medici: ecografi, macchine per diagnostica, apparecchiature per riabilitazione
  • Apparecchiature industriali: macchinari automatizzati, robot, strumenti di misura elettronici
  • Refrigerazione commerciale: celle frigorifere, banchi frigo per negozi, distributori automatici
  • Illuminazione professionale: impianti di illuminazione industriale, fari per eventi

Codici EER Principali

Codice EER Descrizione
16 02 13* Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. monitor CRT)
16 02 14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle pericolose
16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (non pericolosi)
⚠️ Attenzione Le procedure semplificate per RAEE domestici (esenzioni Albo Gestori, DDT, ecc.) NON si applicano ai RAEE professionali, che continuano a seguire le regole ordinarie della gestione rifiuti speciali.

⚖️ Sanzioni e Violazioni

La Legge 147/2025 ha aggiornato e inasprito le sanzioni per incentivare il corretto adempimento degli obblighi in materia di RAEE.

Sanzioni Principali

Violazione Soggetto Sanzione
Mancato ritiro “uno contro uno” o “uno contro zero” Distributore €150 – €400 per apparecchiatura
Mancata registrazione depositi al CDC RAEE Distributore, Installatore, CAT €2.000 – €10.000
Mancata comunicazione quantitativi al CDC RAEE Distributore, Installatore, CAT €2.000 – €10.000
Comunicazione inesatta o incompleta al CDC RAEE Distributore, Installatore, CAT €1.000 – €5.000 (riduzione metà)
Mancata iscrizione Registro AEE Produttore €100 – €500 per apparecchiatura immessa
Mancata comunicazione annuale immesso sul mercato Produttore €200 – €1.000 per apparecchiatura
Mancata adesione a Sistema Collettivo Produttore €2.000 – €20.000
Mancato rispetto obblighi di finanziamento Produttore €5.000 – €30.000
Marcatura CE non conforme o mancante Produttore €30.000 – €100.000
Spedizione RAEE in difformità (esportazione illecita) Qualunque soggetto Sanzioni art. 259-260 D.Lgs 152/2006 (fino a €93.000 e arresto fino a 2 anni)

Autorità Competenti

L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono di competenza di:

  • Province e Città Metropolitane: controlli su territorio
  • ARPA/APPA: controlli tecnici e ispezioni
  • Guardia di Finanza e Carabinieri NOE: indagini e accertamenti
  • Ministero dell’Ambiente: vigilanza su Registro AEE e RENAP

Circostanze Aggravanti

Le sanzioni possono essere aumentate in caso di:

  • Recidiva (violazione ripetuta entro 5 anni)
  • Danno ambientale o pericolo per la salute
  • Organizzazione strutturata per la violazione
  • Quantitativi rilevanti

Pene Accessorie (D.L. 116/2025)

Introdotte nuove pene accessorie per violazioni gravi:

  • Sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi
  • Revoca autorizzazioni ambientali
  • Interdizione da appalti pubblici
⚠️ Attenzione alle Nuove Sanzioni Con l’entrata in vigore della Legge 147/2025 (8 ottobre 2025) e del D.Lgs 166/2024 (15 novembre 2024), i controlli sono stati intensificati. È fondamentale assicurarsi di essere in regola con tutti gli adempimenti.

❓ Domande Frequenti (FAQ)

Cosa succede se non ritiro un RAEE al momento dell’acquisto?
Se sei un distributore e non ritiri gratuitamente un RAEE nell’ambito del ritiro “uno contro uno” o “uno contro zero”, puoi incorrere in una sanzione amministrativa da €150 a €400 per ciascuna apparecchiatura non ritirata. Se sei un consumatore e il distributore si rifiuta di ritirare gratuitamente il RAEE, puoi segnalare la violazione alle autorità competenti (Comune, Provincia, ARPA).
Come distributore, devo ancora iscrivermi all’Albo Gestori Ambientali?
No. Dal 15 novembre 2024, con il D.Lgs 166/2024, la categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali è stata abolita. Distributori, installatori e centri di assistenza tecnica NON devono più iscriversi all’Albo per la gestione dei RAEE. Le iscrizioni esistenti sono state cancellate d’ufficio. Tuttavia, resta l’obbligo di registrare i luoghi di deposito sul portale del CDC RAEE.
Quali RAEE posso portare ai centri di raccolta comunali?
Puoi portare tutti i RAEE domestici (categorie R1-R5) presso i centri di raccolta comunali (isole ecologiche). Il conferimento è sempre gratuito per i cittadini. È importante separare correttamente i RAEE per tipologia: frigoriferi (R1), lavatrici (R2), TV (R3), piccoli elettrodomestici (R4) e lampade (R5). I RAEE professionali provenienti da aziende devono seguire le procedure di gestione rifiuti speciali.
Posso gettare piccoli RAEE (es. smartphone) nei rifiuti ordinari?
Assolutamente no. Gettare RAEE nei rifiuti ordinari è vietato e comporta sanzioni. I RAEE contengono sostanze pericolose (metalli pesanti, plastiche speciali) e materiali preziosi recuperabili. Anche i piccoli RAEE devono essere conferiti gratuitamente presso: centri di raccolta comunali, negozi (ritiro “uno contro zero” per RAEE < 25 cm), distributori al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto.
Come installatore, devo tenere il registro carico/scarico per i RAEE?
No. Dal 15 novembre 2024, gli installatori e i centri di assistenza tecnica sono esentati dall’obbligo di tenere il registro cronologico di carico/scarico per i RAEE ritirati. Sono inoltre esentati dalla comunicazione MUD e dall’iscrizione al RENTRI. È sufficiente un DDT (Documento Di Trasporto) semplificato per il trasporto. Resta l’obbligo di registrare i luoghi di deposito e comunicare annualmente i quantitativi al CDC RAEE (a meno che non si utilizzi il servizio D4 del CDC).
Quanto tempo posso tenere i RAEE in deposito preliminare?
Il deposito preliminare dei RAEE deve avvenire nel rispetto di limiti temporali e quantitativi: Frequenza di svuotamento: ogni 3 mesi OPPURE quando si raggiungono 3.500 kg per ciascun raggruppamento (R1, R2, R3, R4, R5). Durata massima: 1 anno, anche se non si raggiungono i 3.500 kg. Condizioni: luogo idoneo, non accessibile a terzi, separazione per raggruppamenti, conservazione dati per 3 anni.
Come produttore che vendo online, quali sono i miei obblighi RAEE?
I produttori che vendono AEE online (e-commerce, marketplace) devono: 1) Iscriversi al Registro AEE prima di iniziare l’attività; 2) Aderire a un Sistema Collettivo riconosciuto; 3) Iscriversi al RENAP (Registro Nazionale Produttori); 4) Garantire il ritiro gratuito RAEE al momento della consegna (uno contro uno); 5) Informare i clienti sulla modalità di conferimento RAEE sul proprio sito; 6) Comunicare annualmente i quantitativi immessi sul mercato. La Legge 147/2025 ha specificato gli obblighi per chi vende tramite marketplace (es. Amazon, eBay).
Un’azienda può utilizzare il ritiro “uno contro uno” per RAEE professionali?
Sì, ma solo su base volontaria. Con la Legge 147/2025 è stata introdotta per la prima volta la possibilità di ritiro gratuito “uno contro uno” anche per i RAEE professionali, ma su base volontaria per i rivenditori. Non tutti i rivenditori offrono questo servizio. Se non disponibile, l’azienda deve gestire i RAEE professionali con le procedure ordinarie: operatori autorizzati, registro carico/scarico, formulari (FIR), conferimento a impianti autorizzati.
Quali sono i Sistemi Collettivi più importanti in Italia?
I principali Sistemi Collettivi per la gestione dei RAEE in Italia sono: Ecodom (maggiore quota di mercato), ERP Italia (European Recycling Platform), Ecolight (specializzato in illuminazione), Remedia, RAEcycle, Ecolamp (dal 2025 gestisce tutti i raggruppamenti R1-R5). Questi consorzi gestiscono complessivamente oltre l’80% dei RAEE domestici raccolti in Italia e sono accreditati secondo gli standard europei WEEELABEX.
Cosa significa certificazione WEEELABEX?
WEEELABEX (WEEE LABoratory of EXcellence) è un sistema di certificazione europeo per impianti di trattamento RAEE, co-finanziato dall’UE nel programma Life+. Garantisce: standard qualitativi elevati per raccolta, trasporto e trattamento RAEE; procedure di verifica uniformi in Europa; auditor qualificati e formati; tracciabilità completa dei processi. L’Italia è leader in Europa per numero di impianti certificati WEEELABEX (circa 30% del totale europeo). I Sistemi Collettivi italiani richiedono agli impianti con cui collaborano di ottenere questa certificazione.
Entro quando devo comunicare i dati RAEE 2024 al CDC RAEE?
La comunicazione dei dati relativi ai RAEE gestiti nell’anno 2024 deve essere presentata al CDC RAEE entro il 31 maggio 2025. Questa scadenza vale per: distributori che gestiscono autonomamente i RAEE, installatori e centri di assistenza tecnica che non utilizzano il servizio D4 del CDC, soggetti che non hanno gestito RAEE (dichiarazione di non attività obbligatoria). Se utilizzi il servizio di ritiro diretto del CDC RAEE (D4), non è necessaria alcuna comunicazione.
Posso vendere RAEE usati ancora funzionanti?
Sì, puoi vendere apparecchiature elettriche ed elettroniche usate ancora funzionanti, ma devi rispettare precise condizioni: l’apparecchiatura deve essere completamente funzionante (non un rifiuto); devi eseguire un test di funzionamento documentato; devi fornire garanzia al cliente (2 anni); il trasporto deve essere accompagnato da documentazione che attesti la funzionalità. Se l’apparecchiatura non è funzionante o è destinata solo a recupero materiali, è considerata RAEE e deve seguire la normativa sui rifiuti (non può essere venduta ma solo conferita a operatori autorizzati).

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