Caratteristiche di Pericolo HP – Labirinto Ambientale

Caratteristiche di Pericolo HP

Codici di pericolosità per i rifiuti pericolosi

Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014

Dal 1° giugno 2015 è divenuto obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.

Questo regolamento elimina i codici H che identificavano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e introduce i nuovi codici HP correlati con i codici di indicazione di pericolo risultanti dal regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Principali Novità del Regolamento (UE) n.1357/2014

  • Ridenominazione delle caratteristiche di pericolo con sigla HP in luogo di H
  • Eliminazione della distinzione tra H3A “facilmente infiammabile” e H3B “infiammabile”: introduzione della sola caratteristica HP3 “infiammabile”
  • Ridefinizione delle caratteristiche di pericolo HP4, HP5, HP6, HP12 e HP15
  • Nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo
  • Nuovi metodi di prova: utilizzo dei metodi descritti nel Regolamento (CE) n. 440/2008 e linee guida riconosciute a livello internazionale

Le 15 Caratteristiche di Pericolo HP

HP1 - Esplosivo HP1
Esplosivo Rifiuti esplosivi, pirotecnici, perossidi organici e autoreattivi H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241 → Leggi i dettagli
HP2 - Comburente HP2
Comburente Rifiuti che appportano ossigeno e favoriscono la combustione H270, H271, H272, H280, H281 → Leggi i dettagli
HP3 - Infiammabile HP3
Infiammabile Rifiuti liquidi, solidi, gassosi e idroreattivi infiammabili H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228 → Leggi i dettagli
HP4 - Irritante HP4
Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari H314, H315, H318, H319 → Leggi i dettagli
HP5 - Tossicità Specifica HP5
Tossicità Specifica Tossicità per organi bersaglio e tossicità da aspirazione H304, H335, H370, H371, H372, H373 → Leggi i dettagli
HP6 - Tossicità Acuta HP6
Tossicità Acuta Acute Tox 1-4 per via orale, dermica e inalatoria H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332 → Leggi i dettagli
HP7 - Cancerogeno HP7
Cancerogeno Sostanze con proprietà cancerogene accertate H350, H351 → Leggi i dettagli
HP8 - Corrosivo HP8
Corrosivo Rifiuti corrosivi per la pelle e per i tessuti H314 → Leggi i dettagli
HP9 - Infettivo HP9
Infettivo Rifiuti contenenti microrganismi patogeni CER 180103, CER 180202 → Leggi i dettagli
HP10 - Tossico per la Riproduzione HP10
Tossico per la Riproduzione Sostanze che danneggiano fertilità e sviluppo fetale H360, H361 → Leggi i dettagli
HP11 - Mutageno HP11
Mutageno Sostanze che provocano mutazioni genetiche H340, H341 → Leggi i dettagli
HP12 - Liberazione di Gas Tossici HP12
Liberazione di Gas Tossici Rilascio di gas a tossicità acuta EUH029, EUH031, EUH032 → Leggi i dettagli
HP13 - Sensibilizzante HP13
Sensibilizzante Sostanze che causano sensibilizzazione respiratoria e cutanea H317, H334 → Leggi i dettagli
HP14 - Ecotossico HP14
Ecotossico Pericoloso per l’ambiente acquatico H400, H401, H402, H410, H411, H412, H413, H420 → Leggi i dettagli
HP15 - Rifiuto che Manifesta Pericolosità HP15
Rifiuto che Manifesta Pericolosità Non possiede caratteristiche dirette ma le manifesta successivamente H205, EUH001, EUH019, EUH044 → Leggi i dettagli

Comprendere il Regolamento CLP

Il regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite. Ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.

Il regolamento CLP ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE – DSD), la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE – DPD) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). A partire dal 1° giugno 2015, è l’unica norma in vigore nell’UE per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri e direttamente applicabile a tutti i settori industriali. Esso impone ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato.

Uno dei principali obiettivi è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa. In questo contesto, la classificazione è il punto di partenza per la comunicazione del pericolo.

Quando le informazioni pertinenti (ad esempio dati tossicologici) su una sostanza o una miscela soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP, i pericoli vengono identificati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo.

Le classi di pericolo nel regolamento CLP riguardano:

  • Pericoli fisici (esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, ecc.)
  • Pericoli per la salute (tossicità, irritazione, sensibilizzazione, ecc.)
  • Pericoli per l’ambiente (ecotossicità, persistenza, bioaccumulo)
  • Ulteriori pericoli (gas sotto pressione, liquidi criogenici, ecc.)

Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori.

L’etichettatura dei pericoli consente di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, tramite etichette e schede di dati di sicurezza (SDS), per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.

Il regolamento CLP stabilisce criteri dettagliati per gli elementi dell’etichetta:

  • Pittogrammi di pericolo standardizzati a livello internazionale
  • Avvertenze (Pericolo, Attenzione)
  • Dichiarazioni di pericolo (H-statement) che descrivono la natura del pericolo
  • Consigli di prudenza (P-statement) per la prevenzione, reazione, stoccaggio e smaltimento

Il regolamento stabilisce anche le norme generali relative all’imballaggio, garantendo la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose. Oltre alla comunicazione dei pericoli attraverso le prescrizioni in materia di etichettatura, il regolamento CLP costituisce la base per numerose disposizioni legislative sulla gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche.

La classificazione e l’etichettatura di certe sostanze chimiche pericolose sono armonizzate per assicurare un’adeguata gestione dei rischi in tutta l’Unione europea.

Gli Stati membri e i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle possono formulare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH) per una sostanza. Solo gli Stati membri possono formulare una proposta di revisione di un’armonizzazione esistente e presentare le proposte di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, qualora una sostanza sia una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.

Le proposte CLH sono valutate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, una volta approvate, diventano vincolanti per tutti gli Stati membri dell’UE.

Tramite questo processo, i fornitori possono richiedere l’uso di una denominazione chimica alternativa per una sostanza presente in una miscela, al fine di proteggere la natura riservata della loro attività e, in particolare, i loro diritti di proprietà intellettuale.

Le richieste relative all’utilizzo di denominazioni chimiche alternative approvate dall’ECHA sono valide in tutti gli Stati membri dell’UE. Questo meccanismo consente alle aziende di mantenere la riservatezza delle formulazioni proprietarie pur rispettando i requisiti di sicurezza e comunicazione dei regolamenti CLP.

L’obbligo di notifica previsto dal regolamento CLP impone ai fabbricanti e agli importatori di trasmettere le informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze che immettono sul mercato all’inventario C&L (Classification and Labelling Inventory) tenuto dall’ECHA.

Questo inventario è una banca dati pubblica che consente agli utilizzatori di accedere alle informazioni di classificazione comunicate da fabbricanti e importatori, garantendo trasparenza e coerenza nella classificazione delle sostanze a livello europeo.

Nel 2017 è stato aggiunto al regolamento CLP il nuovo allegato VIII, che mette in atto le prescrizioni armonizzate in materia di informazione per le notifiche previste dall’articolo 45. Tali informazioni vengono trasmesse agli organismi designati nello Stato membro e sono utilizzate per la risposta di emergenza sanitaria (i centri antiveleni).

L’allegato VIII definisce un identificatore unico di formula (UFI) da apporre sull’etichetta della miscela per creare un legame inequivocabile tra una miscela immessa sul mercato e le informazioni messe a disposizione per la risposta di emergenza sanitaria. Questo sistema consente ai centri antiveleni di accedere rapidamente alle informazioni critiche sulle sostanze in caso di esposizione accidentale.

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