Caratteristiche di Pericolo HP
Codici di pericolosità per i rifiuti pericolosi
Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014
Dal 1° giugno 2015 è divenuto obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.
Questo regolamento elimina i codici H che identificavano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e introduce i nuovi codici HP correlati con i codici di indicazione di pericolo risultanti dal regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Principali Novità del Regolamento (UE) n.1357/2014
- Ridenominazione delle caratteristiche di pericolo con sigla HP in luogo di H
- Eliminazione della distinzione tra H3A “facilmente infiammabile” e H3B “infiammabile”: introduzione della sola caratteristica HP3 “infiammabile”
- Ridefinizione delle caratteristiche di pericolo HP4, HP5, HP6, HP12 e HP15
- Nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo
- Nuovi metodi di prova: utilizzo dei metodi descritti nel Regolamento (CE) n. 440/2008 e linee guida riconosciute a livello internazionale
Le 15 Caratteristiche di Pericolo HP
HP1
H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241
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HP2
H270, H271, H272, H280, H281
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HP3
H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228
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HP4
H314, H315, H318, H319
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HP5
H304, H335, H370, H371, H372, H373
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HP6
H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332
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HP7
H350, H351
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HP8
H314
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HP9
CER 180103, CER 180202
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HP10
H360, H361
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HP11
H340, H341
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HP12
EUH029, EUH031, EUH032
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HP13
H317, H334
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HP14
H400, H401, H402, H410, H411, H412, H413, H420
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HP15
H205, EUH001, EUH019, EUH044
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Comprendere il Regolamento CLP
Il regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite. Ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.
Il regolamento CLP ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE – DSD), la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE – DPD) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). A partire dal 1° giugno 2015, è l’unica norma in vigore nell’UE per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele.
Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri e direttamente applicabile a tutti i settori industriali. Esso impone ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato.
Uno dei principali obiettivi è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa. In questo contesto, la classificazione è il punto di partenza per la comunicazione del pericolo.
Quando le informazioni pertinenti (ad esempio dati tossicologici) su una sostanza o una miscela soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP, i pericoli vengono identificati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo.
Le classi di pericolo nel regolamento CLP riguardano:
- Pericoli fisici (esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, ecc.)
- Pericoli per la salute (tossicità, irritazione, sensibilizzazione, ecc.)
- Pericoli per l’ambiente (ecotossicità, persistenza, bioaccumulo)
- Ulteriori pericoli (gas sotto pressione, liquidi criogenici, ecc.)
Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori.
L’etichettatura dei pericoli consente di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, tramite etichette e schede di dati di sicurezza (SDS), per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.
Il regolamento CLP stabilisce criteri dettagliati per gli elementi dell’etichetta:
- Pittogrammi di pericolo standardizzati a livello internazionale
- Avvertenze (Pericolo, Attenzione)
- Dichiarazioni di pericolo (H-statement) che descrivono la natura del pericolo
- Consigli di prudenza (P-statement) per la prevenzione, reazione, stoccaggio e smaltimento
Il regolamento stabilisce anche le norme generali relative all’imballaggio, garantendo la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose. Oltre alla comunicazione dei pericoli attraverso le prescrizioni in materia di etichettatura, il regolamento CLP costituisce la base per numerose disposizioni legislative sulla gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche.
La classificazione e l’etichettatura di certe sostanze chimiche pericolose sono armonizzate per assicurare un’adeguata gestione dei rischi in tutta l’Unione europea.
Gli Stati membri e i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle possono formulare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH) per una sostanza. Solo gli Stati membri possono formulare una proposta di revisione di un’armonizzazione esistente e presentare le proposte di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, qualora una sostanza sia una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.
Le proposte CLH sono valutate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, una volta approvate, diventano vincolanti per tutti gli Stati membri dell’UE.
Tramite questo processo, i fornitori possono richiedere l’uso di una denominazione chimica alternativa per una sostanza presente in una miscela, al fine di proteggere la natura riservata della loro attività e, in particolare, i loro diritti di proprietà intellettuale.
Le richieste relative all’utilizzo di denominazioni chimiche alternative approvate dall’ECHA sono valide in tutti gli Stati membri dell’UE. Questo meccanismo consente alle aziende di mantenere la riservatezza delle formulazioni proprietarie pur rispettando i requisiti di sicurezza e comunicazione dei regolamenti CLP.
L’obbligo di notifica previsto dal regolamento CLP impone ai fabbricanti e agli importatori di trasmettere le informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze che immettono sul mercato all’inventario C&L (Classification and Labelling Inventory) tenuto dall’ECHA.
Questo inventario è una banca dati pubblica che consente agli utilizzatori di accedere alle informazioni di classificazione comunicate da fabbricanti e importatori, garantendo trasparenza e coerenza nella classificazione delle sostanze a livello europeo.
Nel 2017 è stato aggiunto al regolamento CLP il nuovo allegato VIII, che mette in atto le prescrizioni armonizzate in materia di informazione per le notifiche previste dall’articolo 45. Tali informazioni vengono trasmesse agli organismi designati nello Stato membro e sono utilizzate per la risposta di emergenza sanitaria (i centri antiveleni).
L’allegato VIII definisce un identificatore unico di formula (UFI) da apporre sull’etichetta della miscela per creare un legame inequivocabile tra una miscela immessa sul mercato e le informazioni messe a disposizione per la risposta di emergenza sanitaria. Questo sistema consente ai centri antiveleni di accedere rapidamente alle informazioni critiche sulle sostanze in caso di esposizione accidentale.