La direttiva prevede degli obiettivi di raccolta che devono essere raggiunti a livello nazionale:
- raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 2012, per raggiungere il 45% entro il 2016;
- obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile portatili pericolose);
- limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;
- divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
- l’adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
- obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.
COSA SI INTENDE PER “PILA E ACCUMULATORE”?
A QUALI “PRODOTTI” SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI SU PILE/ACCUMULATORI?
Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008) le pile e accumulatori rientranti nelle categorie individuate nell’Allegato III Tabella 1:
CATEGORIA | TIPOLOGIA | |
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI | 1.1 | Pila Zinco Carbone |
1.2 | Pila Zinco Cloruro | |
1.3 | Pila Alcalina | |
1.4 | Pila al Litio | |
1.5 | Pila Zinco Aria | |
1.6 | Pila Zinco Argento | |
1.7 | Accumulatori al Piombo | |
1.8 | Accumulatori Nichel Cadmio | |
1.9 | Accumulatori Nichel Idruri Metallici | |
1.10 | Accumulatori al Litio | |
1.11 | ALTRO | |
ACCUMULATORI INDUSTRIALI | 2.1 | Piombo |
2.2 | Nichel Cadmio | |
2.3 | ALTRO | |
ACCUMULATORI VEICOLI | 3.1 | Piombo |
3.2 | Nichel Cadmio | |
3.3 | ALTRO |
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:
il “produttore“: chiunque immetta sul mercato nazionale [ossia chiunque fornisca a titolo oneroso o gratuito in favore di terzi all’interno del territorio italiano] per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
il “distributore“: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.
QUALI SONO LE ISTITUZIONI COINVOLTE?
Il Decreto Legislativo 188/2008 prevede i seguenti soggetti istituzionali:
- Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento ex art. 14Istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Registro raccoglie i dati relativi ai quantitativi di Pile e Accumulatori immesse sul mercato.L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i Produttori di pile/accumulatori.
- Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA) ex artt. 16, 17Il Centro di Coordinamento si è costituito nell’ambito del Forum Pile e Accumulatori su iniziativa di Confindustria ANIE che rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici di pile e accumulatori, espressione di oltre il 90% del mercato.Il Decreto prevede che raccolta e smaltimento dei rifiuti di pile e batterie siano organizzati dai produttori, su base individuale o collettiva, assegnando al Centro di Coordinamento (CDCNPA) il compito di armonizzarne le attività, a garanzia che raccolta e smaltimento siano assicurate su tutto il territorio nazionale.Il CDCNPA consorzia la maggioranza dei Produttori di batterie al piombo, industriali e per avviamento, oltre ai principali Sistemi Collettivi rappresentanti la maggior parte dei produttori di pile e accumulatori portatili.Per informazioni: www.cdcnpa.it