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Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

262 | competenza e giurisdizione

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 53

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.
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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”

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