Articoli Testo Unico Ambientale
Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

237 undecies | Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE

1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all’Allegato 3.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all’individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell’Elenco europeo dei rifiuti; 020203 ‘Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazioné.

Torna in alto