1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformità a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all’autorità competente in modo da consentirle di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell’autorizzazione, secondo le procedure fissate dall’autorità che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l’autorità competente e l’agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente, fermo restando quanto previsto all’articolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.