1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l’autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l’applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell’articolo 237-octies, purché nell’impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, parte A, per l’incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d’esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all’articolo 237-octies.
1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A
2. Le autorità competenti comunicano Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all’articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell’attività che comporti l’incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.