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Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

223 | consorzi

1. I produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere
a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all’allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICMEBRE 2022, N. 213.
Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213.
Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (10)

3. I consorzi di cui al comma 1 …
sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall’articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.

4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera b che al comma 2 sono sostituite le parole da “180 giorni” fino a “presente decreto” con le seguenti: “31 dicembre 2008”; (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera f che al comma 5 sono sostituite le parole “all’Autorità di cui all’articolo 207” con le seguenti: “all’Osservatorio nazionale sui rifiuti”.
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AGGIORNAMENTO (88)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorità di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 223, commi 4, 5 e 6, […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

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