Trasporto merci pericolose – ADR

La normativa ADR è l’Accordo internazionale relativo
al trasporto di merci pericolose su strada.

Classe ADR 1 (Div 1.1)

Classe ADR 1 (Div 1.2)

Classe ADR 1 (Div 1.3)

Classe ADR 1 (Div 1.4)

Classe ADR 1 (Div 1.5)

Classe ADR 1 (Div 1.6)

Classe ADR 2 (Div 2.1)

Classe ADR 2 (Div 2.2)

Classe ADR 2 (Div 2.3)

Classe ADR 3

Classe ADR 4 (Div 4.1)

Classe ADR 4 (Div 4.2)

Classe ADR 4 (Div 4.3)

Classe ADR 5 (Div 5.1)

Classe ADR 5 (Div 5.2)

Classe ADR 6 (Div 6.1)

Classe ADR 6 (Div 6.2)

Classe ADR 7

Classe ADR 8

Classe ADR 9

I paesi che hanno sottoscritto l’ADR attualmente sono 52 e la normativa è aggiornata con cadenza biennale, con entrata in vigore delle modifiche negli anni dispari. 

L’ Accordo ADR è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione Economica per l’Europa (ECE) ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968 (ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962, n.1839).

L’obiettivo dell’Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è quello di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.

La normativa ADR deve essere rispettata dagli operatori che, a diverso titolo, sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, scaricatore, imballatore, riempitore e gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile).
Essi devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell’ADR per quanto li concerne (obblighi di sicurezza degli operatori).
In particolare, obbligo dello speditore è quello di assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR (classificazione delle merci pericolose), mentre il trasportatore deve verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto e che il veicolo e l’equipaggio rispettino le disposizioni ADR per quanto li riguardi (equipaggiamento, segnalazione, patentino ADR, Istruzioni scritte).
Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un’infrazione alle disposizioni dell’ ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.
In ogni caso tutte le figure coinvolte nel trasporto, carico e lo scarico di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità prevedono in accordo al capitolo 1.3 ADR.
Secondo il D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, inoltre ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento, di scarico o di spedizione, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
La normativa ADR quindi va applicata a tutte le modalità di trasporto stradale di merci pericolose da tutti gli operatori principali ma anche dagli operatori secondari; le possibili esenzioni dall’applicazione totale o parziale delle prescrizioni dell’ADR sono definite nella sezione “1.1.3 Esenzioni”.

La struttura dell’accordo ADR

La struttura dell’Accordo ADR è semplice e compatta ed include due allegati tecnici:
Allegato A : Identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura.
Allegato B : Costruzione, equipaggiamento ed uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose.
Gli Allegati A e B sono stati periodicamente aggiornati dall’entrata in vigore dell’ADR

ADR – RID – ADN

L’Unione Europea al fine di uniformare le norme inerenti il trasporto di merci pericolose sul territorio dell’Unione, ha emesso la direttiva 2008/68/CE, con la quale vengono armonizzate le disposizioni tecniche per il trasporto su strada, per ferrovia e per vie interne navigabili facendo diretto riferimento negli allegati ai corrispondenti Accordi Internazionali ADR, RID e ADN.
Il RID è l’acronimo di Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (in inglese International Carriage of Dangerous Goods by Rail), è la normativa che regolamenta il trasporto delle merci pericolose per via ferroviaria.
L’ADN è l’acronimo di Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Voies de Navigation Intérieures è la normativa che regolamenta il trasporto delle merci pericolose per Vie di Navigazione Interna.

Parte 1 – Disposizioni generali, definizioni e formazione

La Parte 1 dell’ADR, denominata “Disposizioni Generali, Definizioni e Formazione”, rappresenta la parte in cui si sviluppano le disposizioni generali che si riflettono sugli obblighi definiti nel dettaglio nelle successive 8 parti degli allegati tecnici A e B all’Accordo ADR. In questa parte sono riportate in particolare le definizioni, i requisiti della formazione obbligatoria, gli obblighi dei vari operatori (speditore, imballatore, caricatore, riempitore, trasportatore, scaricatore, destinatario, gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile), i compiti del Consulente per la sicurezza dei trasporti, l’applicazione delle disposizioni relative alla Security ovvero le misure antifurto e antiterrorismo applicate alle merci pericolose.

Parte 2 – Classificazione

La Parte 2 dell’ADR, denominata “Classificazione”, è la parte più delicata dell’Accordo ADR perché fornisce i criteri di classificazione che permettono di stabilire se una merce, un rifiuto o un oggetto devono essere considerati pericolosi ai fini del trasporto e dunque soggetti al regime ADR. La determinazione della corretta classificazione può prevedere anche delle prove sperimentali per accertare i pericoli della merce/rifiuto/oggetto e infine porta all’attribuzione della Classe di Pericolo, di eventuali pericoli sussidiari, il Numero ONU e il Gruppo di Imballaggio.

Parte 3 – Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative alle quantità esenti e limitate

La Parte 3 dell’ADR, denominata “Lista delle Merci Pericolose, Disposizioni Speciali ed Esenzioni Relative alla Quantità Limitate ed Esenti” contiene la lista delle merci pericolose ordinate secondo un Numero ONU crescente (Tabella A) e la lista delle stesse merci pericolose in ordine alfabetico (Tabella B). La tabella A permette di ricavare tutte le disposizioni codificate per un dato Numero ONU e, se del caso, Gruppo di Imballaggio in modo da presentare al trasporto una merce conforme alle disposizioni ADR. I capitoli 3.4 e 3.5 riportano infine le disposizioni da adottare per effettuare spedizioni in colli in esenzione per Quantità Limitate ed Esenti.

Parte 4 – Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

La Parte 4 dell’ADR, denominata “Disposizioni relative all’Utilizzazione degli Imballaggi e delle Cisterne”, è la parte da consultare in particolare per ricavare le tipologie di imballaggi, IBC, grandi imballaggi, container cisterne o cisterne utilizzabili per le spedizioni delle materie pericolose. La Parte 4 fornisce inoltre il grado di riempimento massimo da non superare in fase di riempimento degli imballaggi e delle cisterne contenenti merci pericolose liquide e gassose.

Parte 5 – Procedure di spedizione

La Parte 5 dell’ADR, denominata genericamente “Procedure di Spedizione”, è una parte molto ricca di contenuti. I capitoli 5.1 e 5.2 forniscono le disposizioni da adottare per l’etichettatura e la marcatura dei colli e dei sovrimballaggi. Il capitolo 5.3 riporta le disposizioni relative alla placcatura e alla pannellatura delle unità di trasporto di merci pericolose in colli, in cisterna e alla rinfusa. Il capitolo 5.4 è infine dedicato alla compilazione del documento di trasporto ADR ed alla consegna delle Istruzioni Scritte (Tremcard) per il conducente.

Parte 6 – Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, cisterne e containers per il trasporto alla rinfusa

La Parte 6 dell’ADR, denominata “Prescrizioni relative alla Costruzione e Prove di Imballaggi, Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, Cisterne e Containers per il trasporto alla Rinfusa” è la parte che descrive le caratteristiche costruttive e prestazionali dei mezzi di contenimento (imballaggi, IBC, cisterne e containers) utilizzati per le spedizioni delle merci pericolose. In particolare i Capitoli 6.1 e 6.5 forniscono la chiave di lettura per decodificare le marcature di omologazione degli imballaggi e degli IBC.

Parte 7 – Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione

La Parte 7 dell’ADR, denominata “Disposizioni Concernenti le condizioni di Trasporto, il Carico, lo Scarico e la Movimentazione”, è la parte che fornisce le disposizioni relative alla scelta dei veicoli per il trasporto in colli (veicoli aperti, chiusi o telonati), alla scelta dei veicoli o containers per il trasporto alla rinfusa e alla scelta dei veicoli per il trasporto in cisterna. La Parte 7 riporta inoltre le disposizioni da adottare per il carico, scarico, stivaggio e segregazione dei colli a bordo del veicolo.

Parte 8 – Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione

La Parte 8 dell’ADR, denominata “ Prescrizioni relative agli Equipaggi, all’Equipaggiamento, all’Esercizio dei Veicoli e alla Documentazione”, è una parte riservata alle disposizioni relative all’unità di trasporto e al suo equipaggiamento (mezzi di estinzione dell’incendio e dotazioni di sicurezza per l’equipaggio) e alla formazione del conducente del veicolo (obbligo del Certificazione Formazione Professionale, c.d. patentino ADR) e di tutti i membri dell’equipaggio. In questa parte figurano infine l’elenco di tutti i documenti di bordo previsti dall’ADR e le prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli e alle restrizioni al transito nelle gallerie.

Parte 9 – Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli

La Parte 9 dell’ADR, denominata “Prescrizioni relative alla Costruzione e all’Approvazione dei Veicoli”, è la parte riservata all’omologazione dei veicoli (motrici, semirimorchi e rimorchi) destinati al trasporto di merci pericolose. In questa parte sono riportate in particolare le caratteristiche tecnico-costruttive dei veicoli necessarie per il rilascio del Certificato di approvazione per i veicoli (c.d. barrato rosa).

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