Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

213. Autorizzazioni integrate ambientali

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2. (abrogato)