Gestione Rifiuti Agricoli
I rifiuti sono regolamentati a livello nazionale dal D. Lgs 152/2006 ( parte IV ) e s.m.i.
In base all'art. 184 comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. i rifiuti sono classificati:
secondo l'origine:
secondo le caratteristiche di pericolosità :
Il comma 2 dello stesso articolo definisce i rifiuti urbani.
Il comma 3 definisce i rifiuti speciali tra i quali sono inclusi i rifiuti da attività agricole e agro-industriali.
Ad esempio all'interno di un'azienda agricola:
sono considerati rifiuti speciali pericolosi i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non bonificati, i prodotti fitosanitari (fitofarmaci) scaduti, ecc;
sono considerati rifiuti speciali non pericolosi i contenitori di prodotti fitosanitari (fitofarmaci) vuoti e non contaminati.
Tipologie di rifiuti agricoli
L'Accordo di programma per i rifiuti agricoli (Deliberazione della Giunta Regionale del 23.11.2001 n. 1383) promosso dalla Regione Liguria e sottoscritto in data 13.05.2002 fra Regione, Province liguri, ANCI e Associazioni di categoria degli agricoltori (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori) disciplina le seguenti tipologie di rifiuti agricoli:
Rifiuti pericolosi CER
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (fitofarmaci scaduti o non riutilizzabili e relativi contenitori - CER 020108*)
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati (oli esausti da motori, trasmissione ed ingranaggi - CER 130205*)
altri oli per circuiti idraulici (oli esausti da circuiti idraulici - CER 130113*)
batterie a piombo (batterie - CER 160601*)
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (vernici - 200127*)
Rifiuti non pericolosi CER
rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi (sacchi plastica per concimi - CER 020104)
imballaggi in materiali misti (contenitori di fitofarmaci vuoti e non contaminati - CER 150106)
rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi (teli in resina artificiale usati per pacciamatura - CER 020104)* Cer 020104
sacchi in carta o plastica contaminata (CER 150110*)
tubi per irrigazione e altro materiale plastico (CER 020104) o metallico (CER 020110)
altri rifiuti assimilabili agli urbani
Modalità per la bonifica dei
contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (fitofarmaci) previste
dall'Accordo di Programma per i rifiuti agricoli
I
contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (fitofarmaci) e coadiuvanti
sono considerati rifiuti speciali pericolosi e come tali vanno smaltiti
secondo la normativa vigente. Tuttavia, tali contenitori si possono
ritenere rifiuti speciali non pericolosi dopo essere stati sottoposti
alle operazioni di bonifica con le modalità stabilite nell'allegato 2
dello stesso Accordo di programma e di seguito riportate.
sottoporre a lavaggio con acqua nel
loro luogo di utilizzo i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.
L'operazione di lavaggio può essere effettuata manualmente o mediante
l'utilizzo di attrezzature meccaniche.
Il lavaggio manuale consiste in:
Il lavaggio meccanico consiste in:
N.B Il refluo ottenuto dai lavaggi del contenitore deve essere utilizzato solo per eseguire trattamenti fitosanitari.
I contenitori lavati e vuoti devono essere inseriti in sacchi impermeabili e chiusi ermeticamente sui quali deve essere collocata un'etichetta contenente i dati identificativi del produttore del rifiuto, ovvero:
Inoltre, l'allegato VI.6 (Recupero o samltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e relativi imballaggi) del D.M. 22/01/2014 - Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede quanto segue.
Prodotti revocati o scaduti
I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono piu' distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere: conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata; smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore e' tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.
Imballaggi vuoti
Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.
I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'articolo 184 del D. Lgs n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo , il recupero , il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti , le pubbliche amministrazioni posssono promuovere o stipiulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.
Modalità per lo stoccaggio dei rifiuti speciali presso l'azienda
Deposito temporaneo
Per "deposito temporaneo" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
2) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
3)
i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui
al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;
4) i rifiuti devono essere
raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti:
a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
b)
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di
rifiuti pericolosi.
In ogni caso, anche il quantitativo di
rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non può avere durata superiore ad un anno;
Principale normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (parte IV) e s.m.i.
- Accordi di programma provinciali per la gestione dei rifiuti agricoli
-
D.M. 22/01/2014 - Adozione del Piano d'azione nazionale sull'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs
14 agosto 2012, n. 150.