Etichette HP

Caratteristiche di Pericolo HP

Dal 1° giugno 2015 è divenuto obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 che, sostituendo l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, elimina i codici H che allo stato attuale identificano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e introduce i nuovi codici HP relazionati con i codici di indicazione di pericolo risultanti dal regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CE n. 1272/2008).

Le principali novità apportate dal Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 rispetto alla normativa attualmente vigente rappresentata dall’allegato III della direttiva 2008/98/CE sono le seguenti:

  • vengono ridenominate le caratteristiche di pericolo utilizzando la sigla HP in luogo della sigla H;
  • viene meno la distinzione tra la caratteristica di pericolo H3A “facilmente infiammabile” e H3B “infiammabile” e si introduce la sola caratteristica di pericolo HP3 “infiammabile”;
  • con le caratteristiche di pericolo HP4, HP5, HP6, HP12 e HP15 vengono ridefinite le caratteristiche di pericolo H4, H5, H6, H12 e H15;
  • vengono stabiliti nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo;
  • se fino al 1° giugno 2015 sarà obbligatorio utilizzare i metodi di prova descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN, a partire da tale data dovranno essere utilizzati i metodi di prova descritti nel Regolamento (CE) n. 440/2008 e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

I criteri da rispettare per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo sono riassunti nella tabella sottostante.

Caratteristiche di pericoloSostanze contenute nel rifiuto classificate con i seguenti codici di indicazione di pericolo definiti dal regolamento CLPCriteri per l’attribuzione delle classi di pericolosità
HP1LOGO HP1EsplosivoH200, H201, H202, H203, H204, H240, H241Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP1 se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo (valutare con metodo specifico Reg. 440/08)
Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
HP2LOGO HP2ComburenteH270, H271, H272Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP2 se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, in genere per apporto di ossigeno, (valutare con metodo specifico Reg. 440/08)
HP3LOGO HP3InfiammabileH220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP3 se:
– rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
– rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;
– rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
– rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
– rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
– altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
HP4LOGO HP4Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculariH314Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 1 % e < 5 %
H318Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H318 è ≥ 10 %
H315 e H319Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con i codici di pericolo H315 e H319 è ≥ 20 %
HP5LOGO HP5Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazioneH370Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H370 è ≥ 1 %
H371Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H371 è ≥ 10 %
H335Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H335 è ≥ 20 %
H372Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H372 è ≥ 1 %
H373Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H373 è ≥ 10 %
H304Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H304 è ≥ 10 % e se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s.
HP6LOGO HP6Tossicità acutaH300 Acute Tox 1 (oral)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 1 (oral) è ≥ 0,1 %
H300 Acute Tox 2 (oral)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 2 (oral) è ≥ 0,25 %
H301 Acute Tox 3 (oral)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H301 Acute Tox 3 (oral) è ≥ 5 %
H302 Acute Tox 4 (oral)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H302 Acute Tox 4 (oral) è ≥ 25 %
H310 Acute Tox 1 (dermal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 1 (dermal) è ≥ 0,25 %
H310 Acute Tox 2 (dermal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 2 (dermal) è ≥ 2,5 %
H311 Acute Tox 3 (dermal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H311 Acute Tox 3 (dermal) è ≥ 15 %
H312 Acute Tox 4 (dermal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H312 Acute Tox 4 (dermal) è ≥ 55 %
H330 Acute Tox 1 (Inhal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 1 (inhal) è ≥ 0,1 %
H330 Acute Tox 2 (Inhal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 2 (inhal) è ≥ 0,5 %
H331 Acute Tox 3 (Inhal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H331 Acute Tox 3 (inhal) è ≥ 3,5 %
H332 Acute Tox 4 (Inhal)Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H332 Acute Tox 4 (inhal) è ≥ 22,5 %
HP7
CancerogenoH350Il rifiu to è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H350 è ≥ 0,1 %
H351Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H351 è ≥ 1 %
HP8
CorrosivoH314Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP8 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 5 %
HP9
InfettivoCER 180103 –  CER180202L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.
HP10
Tossico per la riproduzioneH360Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H360 è ≥ 0,3 %
H361Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H361 è ≥ 3 %
HP11
MutagenoH340Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H340 è ≥ 0,1 %
H341Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H341 è ≥ 1 %
HP12
Liberazione di gas a tossicità acutaEUH029, EUH031 e EUH032Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida
HP13
SensibilizzanteH317, H334Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP13 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codici di pericolo H317 o H334 è ≥ 10 %
HP14LOGO HP14EcotossicoH400,H410,H411,H412,H413L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti Regolamento (CE) n. 1272/2008
HP15
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamenteH205, EUH001, EUH019, EUH044Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP15 se contiene una o più sostanze contrassegnate con codice di pericolo H205 o con una delle informazioni supplementari EUH001, EUH019, o EUH044

Comprendere il regolamento CLP

Il regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) ((CE) n. 1272/2008) si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.

Il regolamento CLP ha modificato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE (DSD)), la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE (DPD)) e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e, a partire dal 1° giugno 2015, è l’unica norma in vigore nell’UE per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento CPL è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri e direttamente applicabile a tutti i settori industriali. Esso impone ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato.

Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa. In questo contesto, la classificazione è il punto di partenza per la comunicazione di pericolo.

Quando le informazioni pertinenti (ad es. dati tossicologici) su una sostanza o una miscela soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP, i pericoli di una sostanza o di una miscela vengono identificati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo. Le classi di pericolo nel regolamento CLP riguardano pericoli fisici, per la salute, per l’ambiente e ulteriori pericoli.

Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori. L’etichettatura dei pericoli consente di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, tramite etichette e schede di dati di sicurezza, per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.

Il regolamento CLP stabilisce criteri dettagliati per gli elementi dell’etichetta: pittogrammi, avvertenze e dichiarazioni standard concernenti il pericolo, la prevenzione, la reazione, lo stoccaggio e lo smaltimento, per ciascuna classe e categoria di pericolo. Esso stabilisce anche le norme generali relative all’imballaggio, che garantiscono la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose. Oltre alla comunicazione dei pericoli attraverso le prescrizioni in materia di etichettatura, il regolamento CLP costituisce anche la base per numerose disposizioni legislative sulla gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche.   

Inoltre, rientrano nel regolamento CLP i seguenti processi:

Classificazione ed etichettatura armonizzate

La classificazione e l’etichettatura di certe sostanze chimiche pericolose sono armonizzate per assicurare un’adeguata gestione dei rischi in tutta l’Unione europea.

Gli Stati membri e i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle possono formulare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH) per una sostanza. Solo gli Stati membri possono formulare una proposta di revisione di un’armonizzazione esistente e presentare le proposte di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura, se una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.

Denominazioni chimiche alternative nelle miscele

Tramite questo processo, i fornitori possono richiedere l’uso di una denominazione chimica alternativa per una sostanza presente in una miscela, al fine di proteggere la natura riservata della loro attività e, in particolare, i loro diritti di proprietà intellettuale. Le richieste relative all’utilizzo di denominazioni chimiche alternative approvate dall’ECHA sono valide in tutti gli Stati membri dell’UE.

Inventario C&L

L’obbligo di notifica previsto dal regolamento CLP impone ai fabbricanti e agli importatori di trasmettere le informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze che immettono sul mercato all’inventario C&L tenuto dall’ECHA.

Centri antiveleni

Nel 2017 è stato aggiunto al regolamento CLP il nuovo allegato VIII, che mette in atto le prescrizioni armonizzate in materia di informazione per le notifiche previste dall’articolo 45. Tali informazioni vengono trasmesse agli organismi designati nello Stato membro e sono utilizzate per la risposta di emergenza sanitaria (i centri antiveleni).

L’allegato VIII definisce un identificatore unico di formula (UFI) da apporre sull’etichetta della miscela per creare un legame inequivocabile tra una miscela immessa sul mercato e le informazioni messe a disposizione per la risposta di emergenza sanitaria. 

Torna in alto