184-ter. Cessazione della qualifica di
rifiuto
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza
o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
(lettera così sostituita dall'art. 14-bis,
comma 1, legge n. 128 del 2019)
b) esiste un mercato
o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o
l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della
sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati
conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono
adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,
in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di
rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le
sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma
2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo
III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di
operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei
medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
territorialmente competente, che includono:
(comma così sostituito dall'art. 14-bis, comma
2, legge n. 128 del 2019, poi dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge
n. 108 del 2021)
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini
dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di
prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti,
se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il
controllo della qualità , l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità .
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei
rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori
adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli
stessi al soggetto istante.
(comma introdotto dall'art. 14-bis, comma 3,
legge n. 128 del 2019)
3-ter. L’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto
controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalitÃ
operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i
processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non
conformità , apposita relazione. Al
fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di
cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4,
comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
(comma introdotto dall'art. 14-bis, comma 3,
legge n. 128 del 2019, poi così modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)
3-quater. (comma
abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera
c), della legge n. 108 del 2021)
3-quinquies.
(comma abrogato dall'articolo 34, comma 1,
lettera c), della legge n. 108 del 2021)
3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione
sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma
3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare entro il 31 dicembre.
(comma introdotto dall'art. 14-bis, comma 3,
legge n. 128 del 2019)
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di
pubblicità , è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni
rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente
articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonchè gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di
rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del
registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del
registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si
intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(comma introdotto dall'art. 14-bis, comma 3,
legge n. 128 del 2019)
4. Un rifiuto che cessa
di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi
ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio
stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative
comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia
di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione
dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.