Smaltimento Pile e Batterie

La direttiva prevede degli obiettivi di raccolta che devono essere raggiunti a livello nazionale:

  • raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 2012, per raggiungere il 45% entro il 2016;
  • obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile portatili pericolose);
  • limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;
  • divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
  • l’adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
  • obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.

COSA SI INTENDE PER “PILA E ACCUMULATORE”?
A QUALI “PRODOTTI” SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI SU PILE/ACCUMULATORI?

Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008) le pile e accumulatori rientranti nelle categorie individuate nell’Allegato III Tabella 1:

CATEGORIATIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI1.1Pila Zinco Carbone
1.2Pila Zinco Cloruro
1.3Pila Alcalina
1.4Pila al Litio
1.5Pila Zinco Aria
1.6Pila Zinco Argento
1.7Accumulatori al Piombo
1.8Accumulatori Nichel Cadmio
1.9Accumulatori Nichel Idruri Metallici
1.10Accumulatori al Litio
1.11ALTRO
ACCUMULATORI INDUSTRIALI2.1Piombo
2.2Nichel Cadmio
2.3ALTRO
ACCUMULATORI VEICOLI3.1Piombo
3.2Nichel Cadmio
3.3ALTRO

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:

il “produttore“: chiunque immetta sul mercato nazionale [ossia chiunque fornisca a titolo oneroso o gratuito in favore di terzi all’interno del territorio italiano] per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

il “distributore“: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.

QUALI SONO LE ISTITUZIONI COINVOLTE?

Il Decreto Legislativo 188/2008 prevede i seguenti soggetti istituzionali:

  • Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento ex art. 14Istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Registro raccoglie i dati relativi ai quantitativi di Pile e Accumulatori immesse sul mercato.L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i Produttori di pile/accumulatori.
  • Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA) ex artt. 16, 17Il Centro di Coordinamento si è costituito nell’ambito del Forum Pile e Accumulatori su iniziativa di Confindustria ANIE che rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici di pile e accumulatori, espressione di oltre il 90% del mercato.Il Decreto prevede che raccolta e smaltimento dei rifiuti di pile e batterie siano organizzati dai produttori, su base individuale o collettiva, assegnando al Centro di Coordinamento (CDCNPA) il compito di armonizzarne le attività, a garanzia che raccolta e smaltimento siano assicurate su tutto il territorio nazionale.Il CDCNPA consorzia la maggioranza dei Produttori di batterie al piombo, industriali e per avviamento, oltre ai principali Sistemi Collettivi rappresentanti la maggior parte dei produttori di pile e accumulatori portatili.Per informazioni: www.cdcnpa.it
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